Obbligo di trasparenza in bilancio sulle contribuzioni pubbliche
Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha analizzato, con un proprio documento, che fa seguito alla circolare 5/2019 di Assonime, le criticità interpretative riguardanti l’articolo 1, commi 125 e seguenti, della legge 124/2017 in tema di trasparenza delle erogazioni pubbliche.
La società ha l’obbligo di indicare in nota integrativa le sovvenzioni, i contributi, gli incarichi retribuiti e comunque i vantaggi economici di qualunque genere avuti dalle pubbliche amministrazioni.
Gli obblighi di pubblicazione sono esclusi nel caso in cui l’importo complessivo dei vantaggi economici ricevuti dal beneficiario sia inferiore a € 10.000 nel periodo considerato.
L’inosservanza di questi obblighi comporta una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti (con un minimo di 2mila euro) oltre alla sanzione accessoria dell’obbligo di pubblicazione. La restituzione del beneficio scatta solo in caso di inottemperanza decorsi 90 giorni dalla contestazione da parte delle Amministrazioni eroganti il contributo.
Aderiamo al chiarimento del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti (in linea con l’interpretazione di Assonime) che porta a espungere dal novero delle indicazioni da fornire tutte le operazioni che avvengono “a mercato”, essendo differente l’ottica delle imprese da quella degli enti del Terzo settore.
Inoltre, seguendo una lettura sistematica della norma, non dovrebbero essere rendicontate le misure agevolative rivolte alla generalità delle imprese e non ad una specifica realtà aziendale (per esempio, le misure agevolative fiscali).
Per le erogazioni ricevute nel 2020 e contenute nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato di cui all’articolo 52 della Legge 24 dicembre 2012, nr. 234 si rinvia alle indicazioni contenute nello stesso.
Le erogazioni percepite sono:
– contributo a fondo perduto – art. 25 del D.L. n. 34 del 2020 – per € 45.432,00;
– l’ammontare del primo acconto “figurativo”, non versato in applicazione dell’art. 24 del D.L. n. 34 del 2020, dovuto a titolo di IRAP per il
periodo d’imposta 2020 di € 15.691,00;
– credito d’imposta per le spese di sanificazione e per l’acquisto di dispositivi di protezione ( art. 125 D.L. 34/2020; art. 31, c. 4-ter, D.L. 104
/2020) € 2.992,00;
– credito d’imposta per canoni di locazione immobili a uso non abitativo ( art. 28, D.L. n. 34/2020) € 5.285,00;
– il contributo in conto esercizio di ELBA (Ente Lombardo Bilaterale dell’Artigianato) percepito nel 2020 per € 117,00 ed il contributo della CCIAA di Brescia percepito nel 2020 per € 2,529,00.